CRONACA
Lavoro e canicola, le regole per proteggersi
È partita la campagna del DFE in collaborazione con l’ispettorato del lavoro per sensibilizzare i lavoratori impegnati soprattutto in attività all’aperto. Ecco i consigli per evitare il collasso

BELLINZONA – Lavorare nel periodo estivo, all’aperto o in ufficio, specie durante le ondate di caldo intenso, può essere impegnativo per chi non può andare in vacanza o deve aspettare ancora per prendersi una pausa di relax al fresco. Con la calura, si sa, la stanchezza si fa sentire e la capacità di concentrazione diminuisce. Per contro, il rischio di disturbi cardiovascolari, e di conseguenza quello di incidenti, aumentano sensibilmente. Insomma, la canicola può causare diversi disturbi di salute, soprattutto ai lavoratori impegnati in attività all’aperto.

A lungo termine l’esposizione al caldo può, anche svolgendo un’attività lavorativa relativamente leggera, provocare un sovraccarico del sistema cardiovascolare (aumento rapido e forte del battito cardiaco), con affaticamento precoce. Il lavoro in ambiente caldo, in particolare all’esterno, riduce il rendimento fisico e psichico, con conseguente aumento del pericolo di incidenti. I sintomi di un surriscaldamento cronico sono la sensazione di affaticamento, il dolore di testa, l’inappetenza, l’insonnia e disturbi del sistema circolatorio. Un’esposizione prolungata alle alte temperature può provocare un collasso.  

A tal proposito, il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, in collaborazione con l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, sta svolgendo una campagna di sensibilizzazione per richiamare al rispetto delle misure principali di prevenzione per la protezione dei lavoratori, come previsto dagli artt. 16, 20, 21 e 35 dell’Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro.

Eccole qui di seguito:

I.Provvedimenti tecnici  

Raffreddamento dell’aria
Una ventilazione naturale o meccanica (ventilatori, cortine d’aria) raffredda l’aria grazie a un rinnovo di aria più frequente o a una sua maggiore velocità di circolazione. Negli spazi limitati (ad es. cabina di guida o di una gru), l’aria entrante dovrebbe essere raffreddata (v. anche art. 16 e 17 OLL 3).    

II. Provvedimenti organizzativi  

Fare in modo di non lavorare durante le ore più calde (per esempio, di comune accordo con i lavoratori, inizio della giornata alle ore 05:00)  

Riduzione della mole di lavoro
Ridurre il lavoro muscolare (muscolatura delle braccia, delle gambe e del tronco) allo stretto necessario.  

Periodi di riposo:

·    preferire diverse pause brevi, che in un ambiente caldo sono più efficaci di alcune pause lunghe;

·    fornire la possibilità di riposarsi in un locale a temperatura moderata (pause rinfrescanti);

·    le pause rinfrescanti dovrebbero durare almeno 10 minuti ogni ora. Il clima nei luoghi di riposo dovrebbe essere gradevole (v. art. 16 OLL 3).  

Tempo di permanenza al caldo
Ridurre la durata di permanenza nelle zone calde indispensabili alla produzione (riduzione del tempo di lavoro).    

III. Provvedimenti personali  

Se i provvedimenti tecnici e organizzativi non sono sufficienti a proteggere la salute, occorre fornire un equipaggiamento personale di protezione il più possibile conforme alle esigenze concrete:  

·    uso di abiti leggeri, larghi e di colore chiaro, che consentono l’evaporazione tramite il sudore, ma che ostacolano il calore elevato;

·    uso di dispositivi di protezione per il capo e occhiali da sole;

·    applicazione di crema protettiva per la pelle (schermo solare adeguato, applicazione ripetuta);

·    nessun consumo di alcool e di droga;

·    consumo di acqua fresca o tè poco zuccherato in quantità sufficiente prima di avvertire la sensazione di sete. Si consiglia di assumere 2.5 dl 30 minuti prima di iniziare il lavoro e la stessa quantità ogni 20 minuti.  

Per determinate categorie di lavoratori (le persone che lavorano la notte, le donne incinte, ecc.) è obbligatoria una dichiarazione di idoneità.
Si ricorda che la tutela della salute dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro (art. 6 della Legge federale sul lavoro - LL) e che la mancata applicazione di misure di protezione può essere perseguita penalmente (art. 59 LL).  

Altre informazioni sulle misure da adottare, a prevenzione della salute dei lavoratori, sono consultabili sul sito www.ti.ch/ispettorato-lavoro

 

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