Il presidente dell'Ordine Franco Denti durissimo in un articolo apparso su Tribuna medica: "l segreto professionale non tutela il medico, bensì i suoi pazienti, i quali nell’ambito del rapporto terapeutico affidano al proprio curante informazioni sensibili in via del tutto confidenziale. Per il medico la custodia transitoria di queste informazioni è un atto di grande responsabilità e per i pazienti di grande fiducia"
L’attuale legge sanitaria cantonale, all’art. 68 cpv. 2, prevede l’obbligo per gli operatori sanitari di segnalare all’autorità penale “ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell’esercizio della professione”.
Nell’ambito della recente revisione della legge sanitaria cantonale la commissione incaricata dell’esame del messaggio governativo ha proposto al parlamento di estendere l’obbligo di segnalazione a tutti i reati perseguibili d’ufficio commessi da altri operatori sanitari (art. 68 cpv. 3 Disegno di legge) e di sottoporre all’obbligo di segnalazione anche le direzioni sanitarie per i reati perseguibili d’ufficio commessi dai propri dipendenti (art. 68a cpv. 1 Disegno di legge). Inoltre la commissione speciale sanitaria ha proposto di vincolare l’obbligo di segnalazione per i reati commessi o subiti dai pazienti a un termine di 30 giorni (art. 68 cpv. 2 Disegno di legge; cfr. rap- porto del 9.11.2017).
L’OMCT ha condiviso senza esitazioni le prime due proposte, atte a identificare il prima possibile operatori sanitari potenzialmente pericolosi. Si è invece opposto con convinzione a un’applicazione rigorosa dell’obbligo di segnalazione per i professionisti tenuti al segreto professionale, come i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti le levatrici e gli psicologi, nei casi in cui è il paziente a rivelare loro di essere la vittima o l’autore di un reato.
L’obbligo di legge imposto dal rapporto di maggioranza all’art. 68 cpv. 2 annulla di fatto il segreto professionale e rende immediata la segnalazione alla magistratura, senza lasciare il tempo al medico di valutare la situazione e gli interessi di tutte le parti coinvolte, giungendo in maniera inaccettabile all’autodenuncia del paziente vittima o autore, il quale come conseguenza, non si confiderà più con i propri terapeuti.
Questo genere di disposizione, che prevede la segnalazione automatica e immediata al Ministero pubblico dei pazienti che rivelano al proprio medico di essere le vittime o gli autori di reati, minaccia pesantemente il rapporto di fiducia alla base del mandato terapeutico e viola il principio della supremazia del diritto federale, il quale tutela a più livelli il segreto professionale degli operatori sanitari.
Per evitare una limitazione eccessiva dei diritti dei pazienti e del diritto fondamentale alla tutela della sfera privata, ho presentato al Parlamento uno specifico emendamento, con il quale ho proposto di adottare una soluzione meno drastica, quale la trasformazione “dell’obbligo” di segnalazione nella “facoltà” di segnalazione, allorquando è il paziente a rivelare al proprio medico di essere la vittima o l’autore di un reato.
Questa soluzione è peraltro quella preferita e adottata in numerosi Cantoni in Svizzera ed è l’indirizzo politico scelto dal Consiglio federa le e dal Parlamento federale nelle modifiche legislative attualmente in discussione.
L’art. 364 del codice penale svizzero (art. 364 CPS, “diritto d’avviso”) prevede il diritto – e non l’obbligo – per i medici di segnalare all’autorità di protezione dei minori reati commessi contro minori. Come si evince dai lavori parlamentari, il legislatore federale ha avuto la saggezza di non imporre un obbligo di segnalazione per i medici, anche in caso di infrazioni gravi, comprese quelle più odiose di natura sessuale. Aveva infatti ritenuto che l’interesse delle vittime può in certe situazioni essere quello di non segnalare, o non segnalare subito, lasciando al medico l’onere della decisione, dopo attento esame e ponderazione della situazione concreta.
Per una vittima dover affrontare un procedimento penale è molto impegnativo e talvolta i danni che ne conseguono sono ben peggiori degli effetti provocati dal reato.
Anche il Consiglio federale nel messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (protezione dei minori), che ha quale scopo di “unificare il disciplinamento dell’avviso e regolare in modo esaustivo gli avvisi alle autorità di protezione dei minori facendone una soluzione standard da applicare in ogni Cantone”, ha ritenuto di escludere dall’obbligo di segnalazione le persone tenute al segreto professionale affermando che “un obbligo potrebbe rilevarsi controproducente, poiché in questi casi il fatto di avvertire l’autorità di protezione dei minori potrebbe intaccare o distruggere inutilmente il rapporto di fiducia con il minorenne interessato o con terzi e non servire quindi al be- ne del minore. L’autorità di protezione dei minori va avvisata soltanto se, dopo aver ponderato gli interessi da salvaguardare, il depositario del segreto conclude che ciò è a vantaggio del bene del minore”.
l segreto professionale non tutela il medico, bensì i suoi pazienti, i quali nell’ambito del rapporto terapeutico affidano al proprio curante informazioni sensibili in via del tutto confidenziale. Per il medico la custodia transitoria di queste informazioni è un atto di grande responsabilità e per i pazienti di grande fiducia. Ogni paziente deve avere la certezza che il proprio medico non riveli quanto confidatogli senza aver prima valutato concretamente gli interessi di tutte le parti in gioco e senza che vi sia un motivo sufficiente e preponderante che giustifichi la rottura del rapporto di fiducia. In altre paole, il medico deve poter valutare se l’interesse del suo paziente è superiore o meno all’interesse generale a far emergere i reati. A differenza di altre professioni, come quelle di educatore, assistente sociale o monitore sportivo, i professionisti sottoposti a segreto professionale fra cui i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici, ma anche gli psicologi e i farmacisti devono poter difendere gli interessi delle vittime di reati, quando essi sono prioritari rispetto all’obbligo di denuncia. Una diversa impostazione minerebbe il rapporto di fiducia che le persone, ma anche la società, ripongono in queste figure professionali, rendendo difficile se non imposaibile il loro mandato.
Purtroppo, dopo un ampio dibattito parlamentare, il Gran consiglio ha appoggiato la soluzione commissionale e ha confermato l’obbligo di segnalazione per tutti gli operatori sanitari, compresi quelli che sottostanno al segreto professionale, per tutti i reati perseguibili d’ufficio contro l’integrità delle persone, commessi o subiti dai propri pazienti.
Questa decisione decreta la fine del segreto medico in Ticino!
L’OMCT sta valutando seriamente se portare il tema in votazione popolare tramite referendum, oppure se adire il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico.
*presidente Ordine dei Medici