CRONACA
Ecco le aperture straordinarie di Natale: 8, 10, 17 e 24 dicembre. Il Dipartimento dell'economia ricorda le regole e richiama i commercianti al loro rispetto, dal consenso del dipendente ai supplementi salariali
Il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro e della relativa Ordinanza al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate
foto: TiPress/Carlo Reguzzi
BELLINZONA - Il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha comunicato oggi di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo pre-natalizio 2017 nei seguenti giorni:

venerdì 8 dicembre, domenica 10, domenica 17, sempre dalle 10.00 alle ore 18.00; domenica 24 dicembre, dalle 10.00 alle 17.00.

Il DFE ricorda le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL) e della relativa Ordinanza (OLL1) al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate.

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL -. Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle domeniche 10 e/o 17 e/o 24 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL -. Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 10 e/o 17 e/o 24 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.

Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1 -. Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana precedente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Occupazione dei lavoratori le 3 domeniche 10, 17 e 24 dicembre – art. 20 cpv. 1 LL -. Un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.

Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1 -. La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione

alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata

massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).

Occupazione di giovani – art. 31 LL -. I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 10, 17 e 24 dicembre.

Resta connesso con Liberatv.ch: ora siamo anche su Whatsapp! Clicca qui e ricorda di attivare le notifiche 🔔
In Vetrina

LETTURE

"Il Sorvegliante dei Colori del Lago", l'ultimo romanzo di Marco Bazzi

14 GENNAIO 2025
BANCASTATO

BancaStato, Fulvio Soldini nuovo responsabile del Private Banking di Chiasso

09 GENNAIO 2025
EVENTI & SPETTACOLI

Da Zonta Club Locarno oltre 12mila franchi per il Soccorso d’Inverno

18 DICEMBRE 2024
OLTRE L'ECONOMIA

Ecco come sta l'economia ticinese. E cosa pensano le aziende degli accordi con l'UE

18 DICEMBRE 2024
EVENTI & SPETTACOLI

San Bernardino Swiss Alps, da domani apre la ski Arena Pian Cales

13 DICEMBRE 2024
LETTURE

Riccardo Tettamanti alla direzione di Terra Ticinese

12 DICEMBRE 2024
LiberaTV+

ANALISI

Il futuro della Lega

13 GENNAIO 2025
ANALISI

Un fantasma chiamato centrosinistra

13 GENNAIO 2025
ENIGMA

L'estrema destra avanza. Dobbiamo averne paura?

12 GENNAIO 2025