Il 31.8.20 scade l’Ordinanza COVID-19 e decadranno le misure di indennità per lavoro ridotto. Dal 1.9.20 la procedura per il lavoro ridotto torna in regime normale
Cosa cambia dal 1° settembre 2020?
-viene reintrodotto il preavviso di 10 giorni
-viene reintrodotto il termine di attesa (1 giorno)
-la durata massima è di 18 mesi su 24
Che cosa accade alle autorizzazioni di lavoro ridotto il 31.08.2020?
-le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità al 31.08.2020 dura da almeno 3 mesi scadono al 31.08.2020 (indipendentemente dalla data di scadenza riportata sulla decisione)
-le decisioni il cui periodo di diritto alle indennità al 31.08.2020 dura da meno di 3 mesi subiscono una modifica di validità: la loro nuova durata si riduce automaticamente a 3 mesi (senza intervento da parte dell’autorità)
-le decisioni che indicano quale data della fine del periodo autorizzato il 31.08.2020 scadono il 31.08.2020
Evolve, inoltre, la cerchia dei beneficiari dell’ILR:
Rispetto al periodo pandemico, si tornerà alla procedura ordinaria e verranno quindi richiesti maggiori dettagli, come per esempio la motivazione dettagliata per giustificare la richiesta (indicare semplicemente “COVID-19” non sarà sufficiente), la conferma firmata da parte di ogni collaboratore che avrà accettato il lavoro ridotto, un conteggio dettagliato, l’organigramma dell’azienda. Le aziende dovranno giustificare il calo di lavoro e la diminuzione delle attività. La lista dettagliata dei documenti richiesti sarà disponibile a partire dal 19 agosto 2020.
Le aziende che necessitano di beneficiare dell’indennità per il lavoro ridotto (ILR) dopo il 31.08.2020 devono presentare la richiesta di rinnovo inoltrando un nuovo preannuncio online rispettando il termine di 10 giorni.
Il modulo di preannuncio per il lavoro ridotto verrà messo online dalla SECO dal 19 agosto 2020.
Per coloro che intendono ricevere l’indennità per il lavoro ridotto con decorrenza al 1.9.2020, devono ritenere come data utile ultima per la richiesta il 21 agosto 2020.