CORONAVIRUS
Esenzione temporanea dell'avviso di eccedenza debiti e moratoria Covid19: gli strumenti di Berna contro i fallimenti
Con misure mirate il Consiglio federale intende evitare i fallimenti dovuti al coronavirus e la conseguente perdita di posti di lavoro. Si pensa anche a come garantire il funzionamento della Giustizia

BERNA - Con misure mirate il Consiglio federale intende evitare i fallimenti dovuti al coronavirus e la conseguente perdita di posti di lavoro. Nella seduta del 16 aprile 2020 ha adottato la pertinente ordinanza, che entrerà in vigore il 20 aprile 2020. 

L’ordinanza prevede un’esenzione temporanea dell’avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio, che di norma porterebbe al fallimento immediato, e la possibilità di una moratoria COVID 19 senza ostacoli burocratici, destinata in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Nella riunione dell’8 aprile 2020, il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di proporre strumenti appropriati in materia di protezione del capitale (Codice delle obbligazioni [CO]) nonché di risanamento e moratoria (legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti [LEF]). L’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva posto in consultazione tali proposte e la grande maggioranza dei circa 100 pareri pervenuti si è detta favorevole all’obiettivo generale del Consiglio federale.

L’ordinanza adottata in data odierna dal Consiglio federale prevede due regolamentazioni provvisorie: l’esenzione temporanea dall’avviso di eccedenza dei debiti obbligatorio e l’introduzione di una moratoria temporanea COVID‑19. Entrambe le misure mirano a proteggere dal fallimento le imprese confrontate a problemi di liquidità unicamente a causa della crisi dovuta al coronavirus. Impedendo i fallimenti dovuti al coronavirus, s’intendono salvaguardare i posti di lavoro e i salari e arginare ulteriormente i danni economici della pandemia.

Avviso di eccedenza dei debiti e moratoria temporanea COVID 19

In una situazione normale, secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO le imprese sono tenute, in caso di eccedenza dei debiti, ad avvisare immediatamente il giudice del fallimento. L’ordinanza del Consiglio federale esenta da tale obbligo le imprese che alla fine del 2019 erano sane sotto il profilo finanziario e per le quali sussiste la prospettiva che dopo la crisi del coronavirus l’eccedenza dei debiti possa essere eliminata. Se invece non sussiste alcuna prospettiva concreta, l’impresa può chiedere, come finora, la moratoria concordataria, le cui condizioni sono state leggermente alleviate a titolo temporaneo dal Collegio governativo.

Inoltre, per le piccole e medie imprese (PMI) con problemi di liquidità a causa della crisi dovuta al coronavirus, il Consiglio federale ha introdotto una nuova moratoria temporanea, la cosiddetta moratoria COVID‑19. Questa misura permette di concedere alle PMI rapidamente e senza ostacoli burocratici una moratoria temporanea di tre mesi, senza che sia necessario presentare un piano di risanamento. La moratoria può essere prorogata di altri tre mesi. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la moratoria concordataria, si applicano limitazioni specifiche a tutela dei creditori. Infatti, la moratoria COVID‑19 non riguarda in particolare i crediti salariali e i diritti agli alimenti, che continuano a essere dovuti senza condizioni.

Misure per il mantenimento della giustizia

Inoltre, in data odierna il Consiglio federale ha precisato in un’ordinanza le circostanze in cui nella procedura civile il giudice può ordinare il ricorso a video- e teleconferenze o un procedimento scritto al posto del dibattito orale. La garanzia della protezione e della sicurezza dei dati come pure l’obbligo di documentazione devono essere obbligatoriamente rispettati. L’impiego di audizioni per video o telefono è escluso per i bambini coinvolti nel procedimento civile.

Anche per la notificazione di atti esecutivi sono temporaneamente previste condizioni meno severe. In certi casi la notificazione è ad esempio considerata valida anche senza conferma di ricevuta, a condizione che sia fornito un avviso di ricevimento (p. es. mediante "Posta A Plus" della Posta svizzera).

Con queste misure il Consiglio federale intende continuare a garantire il funzionamento della giustizia anche nelle condizioni difficili del coronavirus.

Le due ordinanze del Consiglio federale entrano in vigore il 20 aprile 2020.

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