Il Consiglio di Stato, dopo una lunga e travagliata attesa, ha licenziato la sua proposta per applicare l'iniziativa dei Verdi "Salviamo il lavoro in Ticino", approvata dal popolo il 14 giugno del 2016 con il 54,7% dei voti. Ora palla al Gran Consiglio
Il 14 giugno 2015, con il 54.7% dei voti favorevoli e il 45.3% dei voti contrari, il popolo ticinese ha accettato il principio di introdurre un salario minimo differenziato nella Costituzione cantonale.
Il messaggio del Consiglio di Stato è frutto di un percorso strutturato e sistematico che tiene conto del lavoro svolto dal gruppo strategico incaricato di attuare la concretizzazione della suddetta iniziativa popolare e della recente sentenza del Tribunale Federale (TF) sul salario minimo del Canton Neuchâtel, che riconosce la possibilità per i Cantoni di legiferare in materia di salario minimo e che ne stabilisce i limiti. In particolare, il TF ha riconosciuto la conformità del salario minimo al diritto federale se:
- costituisce una misura di politica sociale
- persegue lo scopo di lottare contro la povertà («working poor»)
- contribuisce al rispetto della dignità umana
- non è contrario al principio della libertà economica.
Importo del salario minimo differenziato
Il TF ha stabilito che, per evitare che il salario minimo leda la libertà economica e rimanga nel quadro della politica sociale, l’ammontare del salario deve situarsi a un livello sufficientemente basso, vicino al reddito minimo risultante dai sistemi delle assicurazioni sociali o di sicurezza sociale.
In Ticino i valori di riferimento sono quelli risultanti dalle prestazioni assistenziali, dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) e dalle prestazioni complementari AVS (PC-AVS/AI). Tutte queste prestazioni prendono in considerazione le spese legate al fabbisogno (o minimo vitale), ai costi per l’alloggio e a quelli della cassa malati.
Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di stabilire un salario minimo orario lordo differenziato per ramo economico all’interno di una forchetta compresa tra le prestazioni LAPS e quelle delle PC-AVS/AI. La soglia inferiore è quindi stata fissata a 18.75 franchi e quella superiore a 19.25 franchi. All’interno di questa forchetta il salario minimo orario lordo viene calcolato applicando la percentuale del 55% (indice medio adottato da diversi Stati europei per stabilire il livello del salario minimo) alla mediana salariale nazionale per ramo economico. I salari così calcolati che dovessero situarsi al di sotto della soglia inferiore, o al di sopra di quella superiore, dovranno essere riportati a questi valori. Una differenziazione per mansione, invece, non è oggettivamente realizzabile. L’introduzione del salario minimo toccherà circa 10'000 lavoratori.
Strategia di controllo
La strategia dell’organo di controllo verterà sulla verifica puntuale di aziende e datori di lavoro segnalati, di un campione di aziende operanti nei settori economici giudicati sensibili dalla Commissione tripartita (CT) e di aziende operanti nei settori economici non inseriti dalla CT fra quelli da controllare (controlli “spontanei”).
Per infrazioni alla LSm potranno essere comminate sanzioni amministrative (fino a un massimo di 30'000.- franchi) e sanzioni penali (fino a un massimo di 40'000.- franchi).
Con gli effettivi già attualmente a disposizione sarà possibile controllare annualmente all’incirca il 10% dei lavoratori dipendenti non sottoposti a un CCL, ovvero circa 10'000 lavoratori e 3'000 aziende.
Rafforzamento del ruolo dell’Ufficio cantonale di conciliazione (UCC)
Il Consiglio di Stato ritiene che l’adozione di salari minimi legali differenziati debba essere accompagnata da un rafforzamento del partenariato sociale che possa agevolare la concertazione tra le parti sociali per la definizione di condizioni lavorative in genere, e non solo delle condizioni salariali, che garantiscano il mantenimento della pace sociale. Pertanto, il Consiglio di Stato prevede di rafforzare il ruolo dell’UCC, affinché quest’ultimo possa favorire l’avvio delle negoziazioni e delle trattative private tra le parti sindacali e padronali, volte alla sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro.