“Il Giudice Siro Quadri – si legge nella nota - per rettificare notizie inesatte, a norma di legge informa che, durante la motivazione orale della sentenza di lunedì 21 novembre 2016, si è detto che una struttura sanitaria dev'essere in grado d'indentificare, dotandosi di un'adeguata organizzazione interna, il personale che ha effettuato una tomografia assiale computerizzata (TAC) con liquido di contrasto, così come specificato nell'atto d'accusa allestito dal Procuratore generale.