Dopo la condanna per i contagi da epatite C, è scontro tra Ente Ospedaliero e Giustizia. Il giudice Siro Quadri replica al comunicato dell'EOC con un controcomunicato. E spiega: "La condanna si riferiva a un caso specifico. Non ho formulato alcuna diretti
È raro, anzi rarissimo, che un giudice prenda posizione dopo aver emesso una sentenza. Ma oggi è successo...
Foto: TiPress/Carlo Reguzzi
BELLINZONA – È raro, anzi rarissimo, che un giudice prenda posizione dopo aver emesso una sentenza. Ma oggi è successo: il giudice Siro Quadri, tramite il servizio stampa del Ministero pubblico, ha replicato al comunicato diramato martedì dall’Ente Ospedaliero Cantonale (
) in relazione alla condanna per i contagi da epatite C.
“Il Giudice Siro Quadri – si legge nella nota - per rettificare notizie inesatte, a norma di legge informa che, durante la motivazione orale della sentenza di lunedì 21 novembre 2016, si è detto che una struttura sanitaria dev'essere in grado d'indentificare, dotandosi di un'adeguata organizzazione interna, il personale che ha effettuato una tomografia assiale computerizzata (TAC) con liquido di contrasto, così come specificato nell'atto d'accusa allestito dal Procuratore generale.
Per contro non è stato precisato che un simile grado di tracciabilità dell'attività ospedaliera debba essere imposto per lo svolgimento di qualsiasi prestazione sanitaria "di routine" che un nosocomio è giornalmente chiamato a svolgere.
Non corrisponde dunque al vero che la sentenza abbia massicciamente esteso "le informazioni che vanno registrate nelle cartelle sanitarie dei pazienti". Essa si è limitata a precisare che in relazione ad attività terapeutiche di una certa importanza, l'ospedale dev'essere sempre in grado d'indentificare chi ha partecipato alle cure di una persona.
Inoltre il Giudice chiarisce altresì che, "nel solco delle argomentazioni" della sua decisione, non si è detto che in tutti i casi di contagio ospedalieri avvenuti del nostro Paese, per i quali non è stato "possibile identificare la causa del contagio e men che meno l'operatore", sarebbe ravvisabile una carente organizzazione interna.
Infatti, il giudizio promulgato contro l'EOC è stato espresso, come di rito avviene nelle aule penali, con esclusivo riferimento ad un preciso caso, senza che nella decisione siano state formulate direttive sanitarie di carattere generale riferibili a casistiche diverse e valide per qualsiasi contagio o trattamento sanitario”.