Il Consiglio di Stato chiede a tutta la popolazione di "ridurre al minimo necessario gli spostamenti". Ecco tutte le misure nel dettaglio
BELLINZONA – Nella seduta straordinaria di venerdì, alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo della pandemia di COVID-19 e dell’incremento dei casi di COVID-19 sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato, sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta e il Medico cantonale, ha formalizzato le seguenti ulteriori misure volte a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica.
A partire da domenica 22 marzo e fino al 29 marzo 2020, a tutta la popolazione è richiesto di ridurre al minimo necessario gli spostamenti. Si ricorda che è possibile stare all'aria aperta, ma rispettando sempre le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Le persone che hanno avuto stretto contatto con persone che hanno contratto la malattia, devono attenersi alle indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica e del Medico cantonale.
Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è disposto quanto segue:
Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone. Le violazioni dei divieti possono essere punite con una multa disciplinare di fr.100.-, analogamente all'ordinanza 2 COVID-19.
L’Amministrazione cantonale rimarrà chiusa fino al 27 marzo, fatte salve le attività urgenti definite dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha inoltre annunciato misure per regolare le attività economiche che saranno in vigore da lunedì 23 marzo al 29 marzo 2020. Per il dettaglio, si rimanda alla Risoluzione governativa 1570 del 20 marzo 2020. In particolare:
È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione, strutture che offrono servizi alle persone con contatto corporeo anche a domicilio e le strutture ricreative e per il tempo libero.
La chiusura dei servizi aperti al pubblico non si applica a: servizi di distribuzione di cibo (compresa la consegna a domicilio), per i quali è però esclusa la possibilità di ingresso dei clienti nei locali; mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico; mense aziendali non aperte al pubblico; punti vendita di generi alimentari e di prima necessità; punti vendita di articoli medici e sanitari; farmacie e drogherie; chioschi; stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; banche; uffici e agenzie postali; funerali nella stretta cerchia familiare.
Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse e alla gestione dell'emergenza a patto di non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso), limitare l'eventuale servizio ristorazione all’interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti e non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.
Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un’evidente urgenza o preminente interesse pubblico.
L'accesso agli uffici non è ammesso per il pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata.
Le altre attività permesse, consentite e che possono rimanere aperte, in ogni caso rispettando le norme igieniche accresciute e di distanza sociale, sono:
Allo SMCC è delegata la concessione di autorizzare l'apertura di singole aziende o di settori di attività a fronte di evidenti urgenze o indispensabilità tecnica o preminente interesse pubblico.
Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale con le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni. In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti per accertare le potenziali violazioni del codice penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.
Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la Hotline SMCC attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria di riferimento dei diversi settori.